La fondazione di partecipazione è una forma atipica di ente privato, non prevista dal legislatore ma sorta nella prassi e diffusasi all’inizio del XXI secolo, che unisce all’elemento patrimoniale, proprio della fondazione, l’elemento personale proprio dell’associazione. Si tratta di uno strumento oggi frequentemente utilizzato dagli enti pubblici per svolgere attività di pubblica utilità con il concorso di privati.
In mancanza di una disciplina specifica, si applicano alle fondazioni di partecipazione tutte le norme relative alle fondazioni ordinarie.
L’elemento personale, che avvicina la fondazione di partecipazione all’associazione, è dato dalla presenza di una pluralità di soggetti (persone fisiche o giuridiche):
uno o più fondatori promotori, che hanno danno inizialmente vita alla fondazione, non diversamente dai fondatori di una fondazione ordinaria;
i partecipanti fondatori (o nuovi fondatori), che possono entrare nella fondazione in un momento successivo, in virtù di una previsione statutaria, versando un contributo pluriennale anche non finanziario (ossia in beni e servizi);
i partecipanti (o aderenti) che, condividendo le finalità della fondazione, sostengono la sua attività mediante versamenti una tantum o periodici in denaro oppure mediante contribuzioni non finanziarie (in questo secondo caso alcuni parlano di sostenitori).
La presenza di tali soggetti comporta una diversa strutturazione degli organi rispetto alle fondazioni ordinarie. Infatti, solitamente in una fondazione di partecipazione si trovano:
un organo (denominato di solito consiglio generale o d’indirizzo) che riunisce sia i fondatori (promotori e nuovi) sia gli aderenti, per lo più con un peso maggioritario dei primi, avente attribuzioni simili a quelle dell’assemblea di un’associazione (modifiche dello statuto, scelte programmatiche, ammissione di nuovi fondatori e aderenti, nomina degli altri organi, approvazione dei bilanci, scioglimento della fondazione ecc.); lo statuto spesso prevede la deliberazione a maggioranza qualificata (ad esempio, dei 2/3) e può attribuire un diverso peso ai voti dei membri;
un organo di amministrazione (di solito denominato consiglio di amministrazione o di gestione), nominato dal precedente, a vantaggio del quale perde parte delle ampie attribuzioni spettanti all’omologo organo delle fondazione ordinarie (alcuni statuti, però, gli riservano attribuzioni come l’ammissione dei nuovi fondatori e aderenti, l’approvazione dei bilanci o le modifiche statutarie);
un organo (solitamente denominato assemblea di partecipazione o collegio dei partecipanti) privo di poteri gestionali ma con compiti consultivi e propositivi, che riunisce i soli aderen