ALLEGATO “A” A RACCOLTA N° 6119
Articolo 1 – Costituzione – Natura giuridica – Denominazione – Sede – Durata
E’ costituita una Fondazione di Partecipazione denominata “NURNET – La Rete dei Nuraghi” con Sede Legale in Cagliari (CA), Viale San Vincenzo n° 43. (brevemente nel seguito “Fondazione”).
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dall’art. 14 e seguenti del codice civile e del D.P.R. 361/2000.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione si riconosce nei principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, rifiuta ogni attività discriminatoria, non persegue finalità politiche ed è apartitica.
Le finalità della Fondazione privilegiano ogni iniziativa avente quale scopo la diffusione della conoscenza dei patrimoni storici e culturali della Regione Autonoma della Sardegna.
Le attività della Fondazione si esplicano sia nell’ambito della Repubblica Italiana sia in Paesi esteri.
La durata della Fondazione è stabilità fino al 2060.
Articolo 2 – Sedi operative, Delegazioni e Uffici
La Fondazione potrà costituire, sia in Italia che all’estero, Delegazioni e uffici purché utili a svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle sue finalità, le attività di promozione e diffusione necessarie alla Fondazione stessa.
Articolo 3 – Scopi e ambiti d’intervento
La Fondazione persegue finalità di natura culturale oltre che, più genericamente, di solidarietà sociale.
Per fare questo, la Fondazione fissa quale proprio scopo prevalente lo sviluppo e la condivisione della conoscenza del patrimonio culturale d’epoca nuragica e pre-nuragica presente negli ambiti territoriali geograficamente appartenenti alla Sardegna promuovendone, anche ai fini sociali, la valorizzazione e la riconoscibilità.
la Fondazione potrà inoltre:
1. promuove, senza limitazione di strumenti, la propria crescita anche attraverso reti di relazioni sociali convenzionali o per il tramite di strumenti informatici (social network) animate da privati cittadini, operatori economici e pubbliche amministrazioni, che ne condividano le finalità culturali;
2. promuove, in via non esclusiva, la valorizzazione culturale del periodo protostorico della Sardegna;
3. promuove, ai fini della pubblica divulgazione, la realizzazione dell’archivio, geograficamente referenziato, concernente in particolar modo il patrimonio edilizio del suddetto periodo, realizzato anche utilizzando le tecniche GIS (Geographic Information System);
4. promuove, senza limite alcuno di mezzi e di territorialità, oltre che nel rispetto della propria finalità e del proprio scopo, ogni iniziativa culturale, di didattica, ricerca scientifica, spettacolo e, più in generale di aggregazione, utile all’approfondimento e alla diffusione della conoscenza della storia e della cultura della Sardegna;
5. promuove la riconoscibilità e la valorizzazione di ogni attività d’arte o d’impresa eseguita in Sardegna che, anche implicitamente, possa essere utile a consolidare e promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro isolane;
6. promuove, al fine di accrescere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e sociale della Sardegna, l’accesso dei giovani in ogni attività relazionale, organizzativa e tecnica dalla stessa realizzata.
Nel rispetto di quanto sopra la Fondazione utilizzerà il/i proprio/i logotipo/i, con l’intento di farne un brand riconosciuto, finalizzato alla conoscenza dell’originalissima civiltà, dei miti e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la Sardegna specie nel periodo prenuragico e nuragico.
L’uso di tale/i logotipo/i potrà essere concesso in uso dalla Fondazione, con facoltà di revoca unilaterale, a reti sociali di appassionati o ad iniziative culturali, senza per questo escludere la facoltà che la Fondazione stessa possa autorizzarne l’utilizzo anche ad operatori attivi in imprese economiche, culturalmente riconducibili alla Sardegna, appartenenti alla cosiddetta “filiera corta”, in modo da generare sviluppo economico e occasioni di lavoro per l’intera comunità. Analoga liberalità d’uso potrà essere attribuita dalla Fondazione ai soggetti economici che richiedano di partecipare alla Fondazione o alle sue specifiche iniziative, in qualità di sponsor o semplici sostenitori.
Articolo 4 – Servizi
La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, esegue le attività di cui al precedente articolo 3 facendo ricorso alle prestazioni dei propri Membri, nel rispetto dei necessari requisiti di garanzia, esperienza, qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni eseguite, secondo indirizzi del Consiglio di Gestione della Fondazione.
Al Consiglio di Gestione della Fondazione spetta l’individuazione dei settori d’intervento e delle attività che saranno gestite in forma diretta, conservando questi la facoltà di affidare a Terzi i compiti e le attività che non possono essere assolte dai Membri della Fondazione.
Articolo 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse
La Fondazione, al fine di perseguire le proprie finalità, esegue ogni attività di promozione ritenuta necessaria utilizzando ogni strumento, ivi comprese le proprie risorse finanziarie, secondo principi di efficienza, di efficacia e di razionalità.
La Fondazione, per il conseguimento delle finalità definite dall’articolo 3 dello statuto ed escludendo qualsiasi finalità di lucro, può svolgere ogni attività necessaria senza eccezione alcuna e in particolare, a mero titolo esemplificativo:
– definire intese e convenzioni con organismi pubblici o privati, incluse le strutture Universitarie;
– richiedere l’accesso a finanziamenti pubblici o privati di competenza regionale, nazionale e internazionale;
– stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l’acquisto d’immobili in proprietà o in diritto di superficie, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili nei pubblici registri, qualora siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a vario titolo;
– partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
– istituire ovvero partecipare a società ed enti che svolgano, in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
– assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali e di formazione;
– promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, e qualunque iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
– gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’articolo 3 dello statuto;
– stipulare convenzioni per l’affidamento a Terzi di parte delle attività;
– istituire premi, concorsi e borse di studio;
– svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari;
– offrire, a imprese private e ad organismi pubblici, servizi di qualsivoglia natura purché utili o riconducibili agli scopi istituzionali della Fondazione.
Articolo 6 – Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del codice civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 7 – Patrimonio
Il Patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione, intangibile, costituito da conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori all’atto di costituzione e con adesioni successive; da altri eventuali conferimenti in denaro che possono essere stabiliti dall’Assemblea; da conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi di cui all’articolo 3, effettuati dai Fondatori o/e dai Partecipanti, tenuto conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di start-up e dalla gestione ordinaria a regime della fondazione, nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio;
– dal fondo di gestione;
– dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni effettuate da enti pubblici o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, potranno essere destinate a incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al Patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Tutti i citati apporti sono da imputarsi a patrimonio semprechè in sede di erogazione non siano stati già ad esso espressamente destinati.
La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Gestione che delibera il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati o comunque acquisiti, devono essere venduti o messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.
Articolo 8 – Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione, destinato al suo funzionamento e alla realizzazione dei suoi scopi, è composto:
– dalle quote sociali stabilite dall’Assemblea dei soci, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;
– da eventuali altri contributi provenienti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici sia nazionali che esteri;
– dai contributi volontari in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 9 – Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Gestione approva i documenti programmatici previsionali per l’esercizio successivo (“Bilancio Economico di previsione”).
Il Consiglio di Gestione approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente, e comunque nel termine non superiore a 120 (centoventi) giorni, salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze.
Gli organi della Fondazione, per l’attuazione degli obiettivi programmatici e nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre e assumere obbligazioni nei limiti delle deliberazioni e delle previsioni del Bilancio, comprendendo in tale dicitura anche le spese eseguite nel rispetto dei budget di spesa per iniziative, se approvati dall’Assemblea dei Membri Fondatori.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio di Gestione muniti di delega in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio di Gestione medesimo.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse, e soltanto successivamente per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali all’incremento o al miglioramento della sua attività.
È vietata anche in modo indiretto la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
Articolo 10 – Componenti della Fondazione e Gruppi di lavoro
Sono membri della Fondazione di Partecipazione tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere o sovra nazionali che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nei limiti e con le modalità di cui all’allegato statuto.
I membri della Fondazione di Partecipazione si dividono in:
– Fondatori;
– Partecipanti.
a) Sono Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione, con una quota di adesione pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) per quelli aventi un’età maggiore ai 30 anni e di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per quelli aventi un’età inferiore ai 30 anni.
Possono divenire altresì Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private, che hanno aderito nei 30 (trenta) giorni successivi alla sottoscrizione dell’Atto costitutivo della Fondazione, mediante versamento in denaro per la dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione, secondo le modalità determinate dall’Assemblea dei Membri ai sensi dell’art. 15 del presente statuto e con quote analoghe a quelle versate dai sottoscrittori l’atto costitutivo medesimo.
L’atto di adesione deve essere presentato al Consiglio di Gestione che decide sulla loro ammissione ai sensi dell’articolo 12 dello statuto;
– Partecipanti – hanno la qualifica di Partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche, le strutture pubbliche e le pubbliche amministrazioni che contribuiscono con versamenti in denaro, su base annuale o pluriennale al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione e alla realizzazione degli stessi, fatti salvi i motivi di esclusione, i quali siano in grado di esprimere, previa valutazione del Consiglio di Gestione di cui all’articolo 16 appropriati livelli di qualità nell’esecuzione delle proprie prestazioni, a condizione che ne facciano richiesta e siano ammessi alla Fondazione a seguito di apposita delibera di ammissione assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio di Gestione.
La delibera di ammissione deve inoltre stabilire se la durata dell’ammissione prevista per ogni singolo Membro partecipante ha durata ordinaria, fissata in anni uno, straordinaria, fissata in anni tre o permanente.
Il contributo in denaro annuale o pluriennale deve essere eseguito nelle forme e nella misura stabilite, anche annualmente dall’Assemblea dei Membri.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
I Partecipanti sono membri dell’Assemblea e hanno diritto di voto semprechè siano in regola con i versamenti dovuti.
I componenti della Fondazione si impegnano, senza distinzione alcuna, a rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento se emanato.
Articolo 11 – Sostenitori
Hanno la qualifica di Sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, le strutture pubbliche e le pubbliche amministrazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante animazione della rete sociale NURNET, ovvero svolgendo altra attività, anche professionali, di particolare rilievo o a seguito dell’attribuzione di beni materiali o immateriali, a condizione che ne facciano richiesta e siano ammessi alla Fondazione per effetto di apposita delibera di ammissione assunta con la maggioranza relativa dei componenti il Consiglio di Gestione. Hanno inoltre la medesima qualifica coloro i quali siano nella possibilità di fornire esclusivamente un contributo di natura economica alla Fondazione, a condizione ne facciano richiesta e siano ammessi alla Fondazione tramite apposita delibera assunta con la maggioranza relativa dei componenti il Consiglio di Gestione. La delibera di ammissione deve inoltre stabilire se la durata dell’ammissione prevista per ogni singolo Sostenitore abbia durata ordinaria, fissata in anni uno, straordinaria, fissata in anni tre o permanente, e precisare inoltre se l’attività prestata dal Sostenitore debba limitarsi ad una unica categoria di attività o svolgersi nell’ambito di una singola iniziativa. I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio all’attività della Fondazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima, consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, partecipare alle iniziative della Fondazione.
I Sostenitori non sono membri dell’Assemblea e non hanno diritto di voto.
Articolo 12 – Ingresso nuovi soci
A seguito dell’istituzione della Fondazione possono entrare a far parte della stessa nuovi partecipanti. L’istanza di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Gestione e deve contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei Regolamenti della Fondazione.
Il Consiglio di Gestione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti se non vi sono impedimenti, sulla base del principio della “porta aperta” procede all’accoglimento della domanda entro 30 (trenta) giorni a seguito di apposita delibera di ammissione assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio di Gestione; mentre nel caso di esclusione ne darà comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda.
Articolo 13 – Esclusione e Recesso
La qualifica di partecipante alla Fondazione di partecipazione non è trasmissibile per atto tra vivi.
Le modifiche della compagine sociale della società partecipante, sia per atto tra vivi che mortis causa, non comportano motivo di esclusione.
E’ ammesso il sub – ingresso nella Fondazione di Partecipazione da parte del/degli eredi che intenda/ano continuare l’attività del familiare deceduto (sia come ditta individuale che in forma societaria).
Le vicende modificative (compresa la trasformazione ed il conferimento di azienda in società) e/o estintive del partecipante alla Fondazione di Partecipazione, titolare di impresa individuale, non comportano motivo di esclusione, se dettate da comprovate esigenze aziendali e debitamente motivate al Consiglio di Gestione, il quale si riserva di accettare.
Il Consiglio di Gestione, sentito il parere del Revisore dei Conti, propone all’Assemblea i casi di esclusione di associati (Fondatori/Partecipanti) nei confronti dei quali sia stato accertato grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri, anche morali oltre che materiali, previsti nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi.
L’Assemblea, accertati i gravi motivi, delibera sull’esclusione con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.
Trascorso un anno dalla delibera di esclusione, il Fondatore o il Partecipante escluso ha la facoltà di presentare, nuova domanda di ammissione al Consiglio di Gestione, la cui accettazione dovrà essere ratificata dall’Assemblea medesima a maggioranza semplice.
Ciascun Fondatore o Partecipante può, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
La perdita della qualificazione di partecipante comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all’interno degli organi della Fondazione.
Sia in caso di recesso che in caso di esclusione, il recedente perde il diritto alla restituzione della quota versata.
Articolo 14 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
1 – il Presidente della Fondazione;
2 – l’Assemblea dei Membri della Fondazione;
3 – il Consiglio di Gestione;
4 – il Comitato Scientifico;
5 – il Revisore dei Conti.
Ogni attività prestata dagli Organi della Fondazione è da intendersi eseguita a titolo gratuito con la sola esclusione dei rimborsi delle spese sostenute se deliberate, in presenza di disponibilità economiche, dal Consiglio di Gestione con la maggioranza relativa dei componenti.
Articolo 15 – Assemblea dei Membri della Fondazione
Convocazione e quorum
L’Assemblea degli associati della Fondazione è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.
La veste di membro dell’Assemblea di partecipazione non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.
L’Assemblea dei Membri della Fondazione è composta da quanti abbiano partecipato alla costituzione della Fondazione, dagli altri Fondatori e dagli altri partecipanti e si riunisce presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, almeno ogni tre mesi su richiesta avanzata da cinque Membri Fondatori o su convocazione del Presidente del Consiglio di Gestione, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea.
In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con tre giorni di preavviso.
Nell’avviso di convocazione devono essere riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano.
Nell’Assemblea dei soci ogni membro ha diritto ad un voto.
Non è possibile la delega ad altro partecipante.
Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente il quale svolge le funzioni di segretario.
L’Assemblea dei membri della Fondazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per i seguenti motivi:
a) stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Statuto;
b) – approvare le linee di indirizzo delle attività della Fondazione e le sue modifiche;
c) – approvare il Regolamento di Funzionamento o le variazioni allo stesso apportate;
d) – stabilire i criteri e i requisiti di eventuali aderenti;
e) – determinare l’ammontare delle quote di adesione;
f) – esprimere parere non vincolante sulla nomina del Presidente;
g) – nominare a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, tra i propri componenti, cinque componenti il Consiglio di Gestione;
h) – nominare il Revisore dei Conti;
i) – nominare i componenti del Comitato Tecnico – Scientifico;
l) – l’approvazione del bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario predisposto dal ed approvato dal Consiglio di Gestione;
m) – esprimere il proprio parere sulle proposte del Consiglio di Gestione;
n) – deliberare, ove necessario, sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
o) – deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonchè sulla nomina dei liquidatori e loro poteri;
p) – deliberare su ogni altro decisione di natura straordinaria devoluta espressamente alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.
L’Assemblea dei Membri deve essere convocata almeno una volta all’anno e comunque entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell’esercizio annuale salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni dal medesimo quando lo richiedano particolari esigenze.
L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli intervenuti.
Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, è richiesta la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli stessi in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri della Fondazione.
Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno n° 2 (due) ore di intervallo.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria deve essere fatta dal Presidente o in caso di comprovata indisponibilità dal Vicepresidente della Fondazione; dalla maggioranza del Consiglio di Gestione o da 1/3 (un terzo) dei componenti l’Assemblea dei membri, ogni qualvolta lo si reputa necessario.
Articolo 16 – Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di nove membri compreso il Presidente.
Il Presidente della Fondazione ha la presidenza del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione è regolarmente nominato se composto da almeno 5 componenti eletti dall’Assemblea dei Membri, i quali potranno indicare a completamento dello stesso Consiglio di Gestione anche 2 componenti Partecipanti. I componenti del Consiglio di Gestione restano in carica tre anni e comunque fino all’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rielegibili, per un altro mandato, salvo dimissioni da parte degli stessi o revoca da parte dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, o altre cause di cessazione.
Il Consiglio di Gestione, nel periodo di nomina, decade unicamente in conseguenza della mancata approvazione da parte dell’Assemblea dei Membri della Fondazione, del Regolamento di Funzionamento e del Programma delle Attività così come previsto dal successivo articolo 21. Il Consiglio di Gestione svolge ogni funzione utile a garantire il perseguimento degli scopi della Fondazione, ivi comprese tutte le attività di ordinaria e di straordinaria amministrazione disposte dall’Assemblea.
Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, con cadenza mensile, o comunque almeno ogni 60 (sessanta) giorni.
In assenza o impedimento del Presidente le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
La convocazione è fatta mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, anche per teleconferenza.
La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora nonché le materie da trattare, ed essere resa nota ai componenti il Consiglio di Gestione almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
La convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di due ore di distanza da questa o in giorno diverso da quello della prima convocazione.
Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Gestione potranno essere definite con apposito Regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell’articolo 21 del presente Statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l’espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.
In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata.
Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie, a maggioranza semplice dei presenti compreso il Presidente. Il voto del Presidente, anche in caso di parità, non ha mai doppio valore, pertanto in tal caso si rinvia la decisione a nuova deliberazione. Non è ammessa la delega.
Il verbale della riunione è redatto da un Consigliere scelto dal Presidente. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.
Il Consiglio di Gestione può, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti, revocare e/o chiedere la revoca in ogni momento il Presidente o il Vicepresidente; in tal caso anche il Consiglio di Gestione viene considerato dimissionario e l’Assemblea dei Membri dovrà essere riconvocata in tempi non inferiori ai 30 giorni e non superiori a 60 giorni per la nomina del nuovo Consiglio di Gestione.
Nessuna indennità di carica è dovuta ai componenti il Consiglio di Gestione.
Articolo 17 – Compiti ed obblighi del Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Gestione deve garantire e provvedere con la sua attività alla realizzazione dei compiti e delle finalità della Fondazione di Partecipazione ed in particolare è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all’Assemblea dei membri o al Presidente e precisamente:
a) – redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull’andamento della gestione;
b) – delibera sull’ammissibilità di nuovi associati;
c) – propone all’Assemblea l’esclusione di associati;
d) – propone all’Assemblea eventuali modifiche statutarie nonchè l’approvazione del Regolamento;
e) – controlla i requisiti degli aderenti la Fondazione;
f) – delibera ogni altro atto di amministrazione.
Il Consiglio di Gestione istituisce il Comitato Scientifico della Fondazione e ne approva le finalità definendone il programma di lavoro triennale.
Il Consiglio di Gestione potrà inoltre liberamente istituire, suddividendoli per categoria di attività da svolgere, Gruppi di Lavoro, i quali saranno coordinati, nelle loro attività, dal Responsabile del Progetto a sua volta nominato, salvo revoca, di anno in anno dallo stesso Consiglio di Gestione.
Il Consiglio di Gestione, nomina, al di fuori dei propri componenti, il Tesoriere della Fondazione che eseguirà, nel rispetto degli indirizzi disposti dal Comitato di Gestione, i compiti di natura amministrativa avendo facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Comitato di Gestione.
Articolo 18 – Presidente e Vice presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione presiede la Fondazione e il Consiglio di Gestione. E’ nominato dall’Assemblea dei membri della Fondazione.
Il Presidente è eletto con votazione a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio di Gestione e viene scelto tra i suoi componenti. Con la stessa maggioranza viene eletto il Vicepresidente.
Il Presidente resta in carica tre anni e comunque sino all’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rielegibile sino ad un massimo di due mandati consecutivi.
Il primo Presidente nominato a tale carica potrà godere in modo permanente del titolo di Presidente Onorario della Fondazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e per questo, con altri componenti la Fondazione dallo stesso delegati, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari al buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione ed in particolare:
b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea dei membri della Fondazione e dal Consiglio di Gestione;
c) – propone al Consiglio Gestione la nomina del Vice – Presidente;
e) – conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio di Gestione per singoli atti o categorie di atti.
In caso di assenza o d’impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente ha il compito, anche fruendo di strumenti d’incentivazione dallo stesso autonomamente definiti, di promuovere l’adesione dei giovani alla Fondazione, di inserire gli stessi nell’ambito delle attività svolte, di costituire il c.d. “GRUPPO GIOVANI” la cui disciplina è rinviata al Regolamento di Funzionamento, tra i quali potrà liberamente scegliere 2 membri che, in qualità di uditori, potranno partecipare, senza facoltà di voto alle adunanze del Consiglio di Gestione; quest’ultima scelta, essendo finalizzata al soddisfacimento di comprensibili necessità formative ed essendo inoltre espressa liberalmente dal Presidente, non ha valore di nomina e pertanto non comporta un periodo di durata.
Articolo 19 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è liberamente nominato dal Consiglio di Gestione, nel rispetto delle linee programmatiche dallo stesso definite, non ha limitazioni di partecipanti ed è presieduto da un componente scelto dal Consiglio di Gestione tra i suoi membri. Trattasi di un organo consultivo interno della Fondazione con compiti di supporto alle attività del Consiglio di Gestione in termini di proposte ed indirizzo.
Il Comitato scientifico ha durata triennale ed è rinnovabile, in tale periodo avrà cura di svolgere ogni azione utile al sostegno delle iniziative di valore storica promosse dalla Fondazione e di interfacciarsi direttamente con analoghe strutture nazionali ed internazionali ivi incluse, ma non in modo prioritario, quelle di ambito universitario. Il Comitato scientifico avrà cura di programmare e divulgare i risultati scientifici delle attività della Fondazione oltre che i propri studi.
Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, con la partecipazione dei membri del Consiglio di Gestione e si riunisce almeno una volta all’anno.
Articolo 20 – Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è scelto tra persone iscritte nell’elenco dei revisori contabili viene nominato dall’Assemblea dei Membri della Fondazione.
Il Revisore dei Conti è l’organo contabile della Fondazione, esterno alla stessa, ed ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte dei documenti programmatici previsionali come definiti dal Regolamento interno di Contabilità e Gestione della Fondazione nonché del Bilancio d’esercizio, redigendo apposite relazioni ed effettuando tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. Degli accertamenti eseguiti dovrà lasciare riscontro nell’apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Revisore dei Conti può essere nominato a tempo indeterminato salvo la revoca da parte dell’Assemblea dei Membri della Fondazione.
Il Revisore dei Conti resta in carica fino all’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.
Il Revisore dei Conti percepisce un compenso che sarà deciso secondo le tariffe professionali vigenti e le disponibilità economiche della Fondazione.
Articolo 21 – Regolamento di funzionamento e Programma delle Attività
Entro i 120 giorni successivi alla propria nomina, il Consiglio di Gestione redige il Regolamento di Funzionamento e comunica all’Assemblea dei Membri Fondatori il Programma delle Attività previsto per il triennio di vigenza della nomina medesima. Nei quindici giorni successivi al suo deposito presso la Sede della Fondazione, entrambi i documenti dovranno essere approvati dalla maggioranza dei componenti l’Assemblea dei Membri Fondatori, appositamente riuniti.
La mancata approvazione da parte dell’Assemblea dei Membri Fondatori anche di uno solo dei due documenti, comporta l’automatico rinvio a un’ulteriore assemblea di riesame che si dovrà tenere nei trenta giorni successivi; in tale occasione il Consiglio di Gestione avrà facoltà di apporre le modifiche richieste.
Nel caso di nuova mancata approvazione, il Consiglio di Gestione sarà considerato decaduto e l’assemblea dei Membri Fondatori potrà nominare, questa volta con maggioranza semplice degli aventi diritto, i componenti di un nuovo Consiglio di Gestione.
Articolo 22 – Scioglimento
La Fondazione si scioglie per delibera dell’Assemblea dei Membri della Fondazione di Partecipazione.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio sarà devoluto ad altre Fondazioni Culturali o ONLUS in genere, che perseguano fini analoghi a quelli della Fondazione ed operino negli ambiti territoriali della Sardegna. I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa rientreranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 23 – Clausola di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.
Art. 24 – Clausola Arbitrale
Tutte le controversie concernenti il presente Statuto, aventi ad oggetto rapporti sociali tra i componenti della Fondazione e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quelle all’interno degli organi o tra gli organi stessi, saranno risolte mediante arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite, e il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l’arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall’art. 810, comma 1, c.p.c.
Qualora le parti in lite siano più di due, la controversia sarà devoluta alla cognizione di un arbitro
unico, nominato d’accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cagliari.
Il collegio arbitrale o l’arbitro unico decideranno in via rituale e secondo diritto.
La sede dell’arbitrato è fissata in Cagliari.
Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l’osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge.
Si applicano, per quanto espressamente qui non stabilito, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.
FIRMATO:
ALESSANDRA CABRIOLU
MARIA LAMPIS
MAURO MONTALDO
ANTONIO GREGORINI
GIORGIO VALDES
ALBERTO COCCO ORTU
ANTONIO MASSIMILIANO PALUMBO
DANIELE GREGORINI
MARIA ELENA PIRAS
EMANUELE GIUSEPPE CASULA
FEDERICA LAI
GIORGIO GRANARA
IGNAZIO GREGORINI
MASSIMO FANTOLA
MARIA PAOLA CORONA
ORNELLA CORDA
ALFREDO ALBERTI
PAOLO ZEDDA
PIETRO DENTI
ROBERTO SERRA
LAVRA STEFANA
STEFANO GREGORINI
JORMA FERINO
GIOVANNI GIACOMO CAU
MANDIS MARCO
MARIO USAI
MAURO ATZEI
VILMA CIRINA
GRAZIA MARIA BAGELLA
CORONA MARIA PAOLA
LILIANA PALOMBA
MARIA ELISABETH PALOMBA
MARION ELISABETH SCHMITZ
ADRIANA PISANU
CRISTINA MERCURIO
ZANARDELLI GIUSEPPE
MATTIA PIANO
PAOLO IGNAZIO MARONGIU
AURELIO CORTI
MARIA VALERIA SPITONI
PATRIZIA COLLU
AVVOCATO STEFANO CASTI, NOTAIO IN CAGLIARI