Chi autorizza gli scavi archeologici? Il Ministero. Sempre? E a Monteprama…

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La rubrica Legale Nurnet dell’avvocato Antonio Leoni

 

La disciplina degli scavi archeologici è contenuta negli artt. 88 e 89 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e da varie altre norme contenute in decreti e circolari ministeriali.

L’articolo 88 del Codice stabilisce che in generale le attività di ricerca archeologica sono riservate al Ministero (MIBACT) che può procedere all’occupazione dell’immobile interessato previa determinazione di una indennità al proprietario.

Dettato il generale principio della esclusività dell’attività di ricerca in capo al MIBACT, il successivo articolo 89 stabilisce che gli scavi possano essere dati in concessione a soggetti pubblici o privati, compreso il proprietario dello stesso immobile. La procedura per il rilascio non è particolarmente complessa e lascia spazio a pochi dubbi interpretativi. In sintesi, il soggetto pubblico (in genere Università italiane o estere, Istituti di ricerca o Enti locali) o privato interessato all’attività di scavo inoltra alla competente Soprintendenza la richiesta di concessione con una serie di documenti tra cui il curriculum del direttore dello scavo, una relazione scientifica, il piano economico, le mappe catastali e le georeferenziazioni, una serie di impegni da parte del richiedente e la documentazione attestante la regolarità dei rapporti col proprietario del fondo sotto il profilo della regolarità dei permessi di occupazione e della determinazione della indennità.

Alla occupazione d’imperio e alla determinazione dell’indennità, ovviamente, si procede solo nelle ipotesi in cui il proprietario non acconsenta volontariamente agli scavi o non rinunci alla indennità che gli spetta posto che in caso contrario (ma solo in questa ipotesi, in quanto riguardante la sfera della libera disponibilità del patrimonio da parte del privato) è lecito saltare un passaggio dell’iter per il rilascio della concessione. Una volta ricevuta la richiesta e la prescritta documentazione, la Soprintendenza la trasmette, munita del proprio parere, alla Direzione Generale per le Antichità, istituita presso il Ministero.

La Direzione, istruita la pratica, rilascia o nega la concessione dandone comunicazione alla Soprintendenza e al richiedente. La Soprintendenza raccoglie una serie di impegni e dichiarazioni da parte del direttore dello scavo e del concessionario e da notizia dell’inizio dei lavori ai Carabinieri della zona e al Comune. Come è agevole verificare, l’iter per il rilascio della concessione di scavo è non particolarmente complesso e come tale non è suscettibile di cattive interpretazioni, specie da parte degli “addetti ai lavori”. In ogni caso le concessioni sono elencate nel sito del MIBACT e in quelli collegati delle Soprintendenze.

Il soggetto che rilascia la concessione di scavo è, pertanto, la Direzione Generale per le Antichità così come espressamente previsto all’art. 6 lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233 (modificato dal DPR 2 luglio 2009 n. 91) sicchè nè alla locale Soprintendenza spetta tale compito (ad essa spettano, tuttavia, le importanti funzioni di preistruire, rilasciare il parere e raccogliere i consensi) nè ad altri organi periferici del Ministero come ad esempio le Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici.