PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI NURAGICI E PREISTORICI DELLA SARDEGNA

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Relazione dei proponenti

La presente proposta di legge di iniziativa popolare è finalizzata a dotare la Regione Autonoma della Sardegna di una disciplina legislativa organica adeguata a valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico identitario dei beni nuragici e preistorici della Sardegna, ponendosi in sostegno ai legislatori regionali sensibili alla tematica della tutela e valorizzazione di tale patrimonio, e al loro impegno profuso in tal senso.

Il patrimonio archeologico nuragico e preistorico sardo rappresenta, infatti, un elemento caratterizzante la Regione Sardegna a livello nazionale, costituendo dunque un fattore identitario e fondante della specialità regionale, e altresì nel contesto internazionale, dove i beni nuragici e della preistoria sarda hanno già ricevuto tutela da parte dell’UNESCO e sono, oggetto di due distinte candidature che hanno ricevuto un forte impulso popolare.

Si pone quindi come quantomai opportuno un ripensamento delle modalità di valorizzazione e delle forme di gestione di tale patrimonio, con nuove istituzioni e strumenti.

Sotto il primo profilo la presente legge si pone anzitutto l’obiettivo di riformare il ruolo della Regione Autonoma della Sardegna, che deve porsi come primo garante e punto di riferimento per le diverse istanze, pubbliche e private, provenienti dai soggetti coinvolti nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico. Tra le istituzioni di una nascente politica archeologica regionale si propone, in particolare, un ripensamento delle funzioni dell’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S. e dell’Assessorato competente in materia culturale, ridisegnati come attori di spicco nel contesto della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico nuragico e preistorico.

In merito agli strumenti volti ad attuare tali scopi, si prevede l’istituzione di un Parco archeologico regionale che riunisca al suo interno i beni nuragici e della preistoria sarda, nonché i musei che ospitano i reperti riferibili a quel periodo storico, perché la loro gestione sia il più possibile unitaria, e si introducono inoltre degli itinerari archeologico-naturalistici che consentano la massima fruizione dei siti archeologici e dei musei facenti parte del Parco. Per valorizzare la conoscenza della storia nuragica e preistorica sarda si intende altresì creare una Biblioteca e mediateca della cultura nuragica, un geoportale e processi di digitalizzazione dei monumenti e reperti esistenti.

Indice

Preambolo

TITOLO I – ISTITUZIONI E STRUMENTI

Art. 1 – Oggetto e definizioni

Art. 2 – Competenze

Art. 3 – Principi generali

Art. 4 – Ruolo della Regione

Art. 5 – Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna

Art. 6 – Funzioni dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

Art. 7 – Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione

Art. 8 – Biblioteca e mediateca della cultura nuragica

Art. 9 – Cartellonistica e geoportale

Art. 10 – Itinerari archeologico-naturalistici

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

Art. 11 – Forme di collaborazione con lo Stato, gli enti locali e i soggetti privati

Art. 12 – Programmazione regionale

Art. 13 – Programmazione locale

Art. 14 – Forme di gestione

Art. 15 – Forme di sostegno regionale

TITOLO III – SOCIETÀ CIVILE

Art. 16 – Riconoscimento del ruolo delle associazioni culturali

Art. 17 – Diritti del pubblico

Art. 18 – Giornata della cultura nuragica

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Norma finanziaria

Art. 20 – Entrata in vigore

legge regionale
Norme per la valorizzazione dei beni nuragici e preistorici della Sardegna

Preambolo

Il Consiglio regionale della Sardegna

Prendendo atto che la Sardegna ha oltre 10.000 monumenti archeologici, di cui 7.000 sono nuraghi, tombe dei giganti e pozzi sacri, costruiti nell’età del bronzo nuragica (2000 a.C.-238 a.C.) e altri 4.000 sono costituiti da domus de janas, menhir, dolmen, circoli funerari, villaggi, sino al cosiddetto ziqqurat di Monte d’Accoddi, che risalgono ad un periodo precedente (5000-2000 a.C.);

Prendendo atto del movimento nato in seno al popolo sardo che vede nei summenzionati beni nuragici e preistorici un punto di riferimento identitario;

Riconoscendo i beni nuragici e preistorici come un elemento di unicità archeologica, paesaggistica e culturale della Sardegna che insieme alla lingua, rientra tra i fattori costitutivi della specialità regionale;

Ritenendo necessario procedere ad una valorizzazione dei beni nuragici e preistorici ai sensi dell’art. 117 c. 3 della Costituzione italiana per contrastare lo stato attuale di aggressione vegetale e naturale e di non accurata visibilità nel territorio;

Desiderando che la valorizzazione dei beni nuragici e preistorici diventi un volano per il turismo, l’economia e la lotta allo spopolamento della Regione Sardegna in un’ottica di gestione integrata delle politiche;

Desiderando promuovere la conoscenza e la fruibilità dei beni nuragici e preistorici a beneficio del popolo sardo e di tutti i visitatori dell’isola;

 

Desiderando promuovere un coinvolgimento totale delle popolazioni locali con forme innovative, anche più liberali, di presidio di tali beni;

Desiderando, nelle more di una riforma statutaria e nei limiti delle competenze legislative attualmente riconosciute, dare avvio ad una politica archeologica regionale;

Emana la seguente legge

Titolo I – Istituzioni e strumenti

Art. 1 – Oggetto e definizioni

  1. La finalità della presente legge è la realizzazione di un sistema unitario di valorizzazione e promozione dei beni nuragici e preistorici della Sardegna, unito in una rete culturale isolana e integrato con le attività economico-produttive e culturali ad esso connesse.
  2. Ai fini della presente legge, sono considerati beni nuragici e preistorici i beni culturali espressione delle civiltà nuragica e preistoriche presenti in Sardegna e realizzati tra il V millennio e il III secolo a.C., che includono nuraghi, villaggi, pozzi sacri, tombe dei giganti, domus de janas, menhir e dolmen, circoli, ziqqurat e tutti i reperti rinvenuti in tali siti archeologici.
  3. La Regione autonoma della Sardegna riconosce che tale patrimonio archeologico rappresenta un valore identitario per il popolo sardo, è espressione della specialità regionale ed è fattore per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell’Isola. Il valore identitario deriva dalla forte compenetrazione tra tali beni e il paesaggio sardo e dai significati attribuiti alla civiltà nuragica, quali l’autonomia e la resistenza. Il collegamento dei beni nuragici alla specialità sarda deriva dalla unicità della civiltà nuragica nel panorama delle antiche civiltà.

Art. 2 – Competenze

  1. Con la presente legge la Regione esercita le proprie competenze in materia di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale costituito dai beni nuragici e preistorici.
  2. Con la presente legge, vengono attuate le competenze riconosciute alla Regione dallo Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), in particolare agli articoli:
    1. 3, lett. p), esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di turismo e industria alberghiera;
    2. 5, lett. a), b) e c), esercizio della potestà legislativa integrativa e di attuazione in materia di istruzione di ogni ordine e grado, di lavoro, di antichità e belle arti.
  3. Con la presente legge, vengono attuate le competenze riconosciute alla Regione dall’art. 10 della l. cost. 3/2001 e indicate all’art. 117, comma 3 Cost., esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, secondo i principi fondamentali definiti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare ai seguenti articoli:
    1. 1, co. 3, riparto delle funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
    2. 4, funzioni dello Stato e conferimento alle Regioni;
    3. 5, cooperazione delle Regioni;
    4. 7, funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale;
    5. 8, potestà di Regioni e Province ad autonomia speciale;
    6. 17, attività di catalogazione dei beni culturali;
    7. 30, obblighi conservativi;
    8. 102, fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
    9. 105, diritti di uso e godimento del pubblico;
    10. 112, attività di valorizzazione del patrimonio culturale;
    11. 118, promozione delle attività di studio e ricerca.

Art. 3 – Principi generali

  1. La Regione realizza la finalità espressa all’art. 1 della presente legge nel rispetto dei seguenti principi generali:
    1. la partecipazione democratica ai processi di valorizzazione del patrimonio archeologico, e il sostegno alle iniziative private volte alla sua promozione nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;
    2. l’accessibilità e la più ampia fruibilità da parte di tutte le persone ai beni nuragici e preistorici;
    3. la collaborazione tra tutti i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze concernenti beni e attività culturali;
    4. l’integrazione e la trasversalità degli interventi nella politica culturale sui beni nuragici e preistorici, e le altre politiche regionali, in particolare nelle materie ambientale e paesaggistica, turismo, istruzione e lavoro;
    5. la promozione, a livello regionale, nazionale e internazionale, della rilevanza dei beni nuragici e preistorici;
    6. la programmazione regolare degli interventi di valorizzazione dei beni nuragici e preistorici, da realizzarsi nelle forme previste dagli artt. 12 e 13;
    7. il riconoscimento del valore della professionalità di chi opera nel settore culturale e il sostegno alla formazione e qualificazione.

Art. 4 – Ruolo della Regione

  1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi definiti negli artt. 1 e 3, programma, indirizza e sostiene le attività di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale costituito dai beni nuragici e preistorici e il paesaggio che li circonda, anche armonizzando e coordinando risorse, programmi e progetti tra i diversi livelli istituzionali nelle forme e nei modi previsti dal Titolo II.
  2. Nello svolgimento delle proprie attività, la Regione assicura il rispetto delle istanze territoriali e informa la propria azione ai criteri della sussidiarietà verticale e orizzontale e della trasparenza nell’utilizzo delle risorse.
  3. La Regione, in particolare:
    1. definisce ambiti e priorità di intervento con le modalità di cui all’art. 12;
    2. coopera con tutti i livelli istituzionali, con le Università presenti nel territorio regionale e con tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore della tutela e valorizzazione del sistema culturale dei beni nuragici e preistorici;
    3. sostiene l’acquisizione di beni nuragici e preistorici al proprio patrimonio;
    4. promuove l’applicazione dei più elevati standard di qualità per le prestazioni di servizio nei siti e nei musei facenti parte del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna” di cui all’art. 5.

Art. 5 – Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna

  1. La presente legge si applica a tutti i beni culturali immobili e mobili riconducibili alla civiltà nuragica e preistorica sarda come definiti all’art. 1.
  2. Tutti i beni nuragici e preistorici immobili, rappresentati dalle strutture megalitiche che caratterizzano il territorio e il paesaggio della Regione, costituiscono il “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna”, da considerarsi come rete culturale, archeologica e ambientale unitaria oggetto delle attività di valorizzazione e promozione della Regione, degli Enti locali e della società civile. Il Parco archeologico della Sardegna mira a valorizzare la connessione tra beni nuragici e preistorici e paesaggio sardo.
  3. Rientrano nella rete culturale del Parco i musei che ospitano reperti espressione della civiltà nuragica e preistorica sarda. Il coordinamento delle attività tra i diversi musei avviene nelle forme e nei modi di cui al Titolo II della presente legge.

Art. 6 – Funzioni dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

  1. La Regione attribuisce all’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.), istituita con legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna, la funzione di primario attore nel territorio per la sorveglianza, la cura e la manutenzione dei siti facenti parte del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna”.
  2. Nello svolgimento delle proprie attività, l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. si affianca ai soggetti gestori dei siti, e segue le direttive delle Soprintendenze archeologiche competenti per territorio.
  3. L’Agenzia collabora altresì con le Soprintendenze per le attività di individuazione a catalogazione dei siti archeologici configurabili come beni nuragici e/o preistorici.

Art. 7 – Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione

  1. Il Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione della Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport presso l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport è rinominato “Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione”.
  2. Ai compiti già svolti dal Servizio si aggiungono:
    1. la partecipazione alle attività di programmazione disciplinate dall’art. 12 della presente legge;
    2. la ricezione delle istanze delle associazioni di cui all’art. 16, anche al fine della redazione degli schemi-tipo di contratto di servizio di cui all’art. 14, comma 6;
    3. l’individuazione annuale, all’interno dell’elenco dell’elenco/Albo regionale di cui all’art. 16, comma 3, di cinque rappresentanti delle associazioni che partecipino alle attività di programmazione di cui all’art. 12.

Art. 8 – Biblioteca e mediateca della cultura nuragica

  1. Le attività di valorizzazione e promozione della cultura nuragica e preistorica sarda coinvolgono le biblioteche pubbliche e privati presenti nel territorio regionale e ospitanti materiale scientifico e divulgativo sulla cultura nuragica e preistorica sarda.
  2. Al fine di facilitare e consentire la massima accessibilità a libri, documentari, film e altre forme di espressione artistica e culturale concernenti la cultura nuragica e preistorica sarda, la Regione istituisce la “Biblioteca e mediateca della cultura nuragica”, avente lo scopo di raccogliere e catalogare tali media, di consentirne la libera consultazione, e di organizzare incontri di divulgazione con studiosi, autori e artisti.

Art. 9 – Cartellonistica, geoportale e digitalizzazione

  1. La Regione promuove la conoscenza del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna” in modo da assicurare visibilità a tutti i monumenti e dar piena contezza della ricchezza archeologica del territorio sardo.
  2. La Regione realizza, nelle principali arterie stradali, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e negli aeroporti dell’Isola, una rete cartellonistica regionale che pubblicizzi il Parco con mappe che rendano immediatamente percepibile la quantità di monumenti presenti e assicurino identità visiva, riconoscibilità e fruibilità dei beni del Parco.
  3. La Regione realizza una capillare segnaletica stradale che consenta la raggiungibilità, visibilità dei beni nuragici e preistorici e le visite autonome, nei casi in cui non sia possibile predisporre siti organizzati.
  4. La Regione elabora, anche tramite la raccolta, l’acquisizione e il miglioramento di progetti pubblici e privati preesistenti, un geoportale consultabile online e tramite applicazioni per dispositivi mobili, che consenta il rapido accesso alle informazioni relative ai siti e ai musei più vicini alla posizione dell’utente.
  5. La Regione crea una pagina web dedicata al Parco e alle attività e iniziative dei siti archeologici che ne fanno parte, quale principale strumento di consultazione degli utenti e dei visitatori.
  6. La Regione procede ad una progressiva digitalizzazione del patrimonio nuragico e preistorico in modo da renderlo fruibili anche tramite gemelli digitali.

Art. 10 – Itinerari archeologico-naturalistici

  1. La Regione individua, nel corso della programmazione pluriennale e annuale, i mezzi più idonei per consentire la massima fruizione dei siti archeologici e dei musei facenti parte del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna”, con un approccio differenziato a seconda dei beni e della loro collocazione e in particolare ponendo in essere le seguenti azioni:
    1. realizzazione di itinerari archeologico-naturalistici volti ad apprezzare il paesaggio e le interazioni con esso con i siti facenti parte del Parco;
    2. realizzazione di itinerari tematici e sistemi di biglietti cumulativi.

Titolo II – Programmazione e gestione

Art. 11 – Forme di collaborazione con lo Stato, gli enti locali e i soggetti privati

  1. Il perseguimento finalità espresse all’art. 1 della presente legge viene realizzato in cooperazione con lo Stato, gli enti locali e con i soggetti privati, in particolare con le associazioni di cui all’art. 16.
  2. La Giunta regionale, anche nel corso dell’attività di programmazione di cui all’art. 12, elabora e propone forme di coordinamento, intesa e accordo con lo Stato.
  3. La Giunta regionale persegue la finalità di definire e accrescere le funzioni e i compiti di tutela e valorizzazione spettanti alla Regione e agli enti locali nel contesto dei beni nuragici e preistorici, e di realizzare forme di promozione di tale patrimonio.

Art. 12 – Programmazione regionale

  1. La programmazione regionale viene realizzata attraverso gli strumenti del programma pluriennale per la valorizzazione dei beni nuragici e preistorici e del programma operativo annuale.
  2. Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall’inizio della legislatura, su proposta della Giunta regionale, sentito il Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione di cui all’art. 7. Il programma definisce:
    1. gli ambiti e le priorità di intervento rispetto ai principi e alle finalità di cui agli artt. 1 e 3;
    2. le linee di indirizzo per il programma operativo annuale e dei programmi locali, e le relative modalità di raccordo;
    3. la definizione dei criteri per la qualità dei servizi offerti dai gestori dei siti e dei musei del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna”;
    4. il quadro di riferimento finanziario.
  3. Il programma operativo annuale è approvato dalla Giunta, sentite la II Commissione consiliare permanente Lavoro, cultura e formazione professionale e il Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione di cui all’art. 7. Il programma, da approvarsi entro il mese di febbraio di ogni anno, definisce per l’anno di riferimento:
    1. gli obiettivi prioritari rispetto alle linee di intervento definite dal programma pluriennale, e i tempi di realizzazione;
    2. le modalità di finanziamento degli interventi;
    3. le iniziative di integrazione con i piani locali;
    4. le iniziative da realizzarsi per la “Giornata della cultura nuragica”.

Art. 13 – Programmazione locale

  1. I Comuni e le Province, al fine di diversificare e adeguare le attività di valorizzazione e promozione dei beni nuragici e preistorici presenti nei loro territori, redigono un programma annuale di intervento, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dalla programmazione regionale.
  2. Il programma tiene conto delle proposte e delle iniziative avanzate da istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali presenti nel territorio e dedicate in modo prevalente alla valorizzazione e promozione dei beni nuragici e preistorici.
  3. Il programma viene approvato entro il mese di marzo di ogni anno e trasmesso alla Giunta regionale. Entro il mese di aprile di ogni anno viene altresì trasmessa una relazione sull’attuazione del programma dell’anno precedente.

Art. 14 – Forme di gestione

  1. Nel rispetto della normativa vigente, la gestione dei siti e dei musei facenti parte del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna” avviene considerandoli servizi privi di rilevanza economica, adottando forme di gestione adeguate alle caratteristiche dello specifico sito o museo, e garantendo ai cittadini forme di partecipazione adeguate alle sue attività.
  2. La gestione può avvenire in forma diretta, per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, anche in forma associata.
  3. La gestione può altresì avvenire in forma indiretta, affidando il servizio a soggetti esterni all’amministrazione, scelti tramite procedure ad evidenza pubblica.
  4. In entrambe le modalità di gestione devono essere garantite l’idoneità del personale impiegato e la qualità dei servizi, secondo i criteri definiti dalla programmazione regionale.
  5. In caso di gestione indiretta, l’amministrazione titolare del sito o del museo svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull’attività dei soggetti concessionari della gestione e stipula con tali soggetti contratti di servizio.
  6. Gli schemi-tipo di contratto di servizio sono approvati dalla Giunta regionale, sentite la II Commissione consiliare permanente Lavoro, cultura e formazione professionale e il Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione di cui all’art. 7, al fine di semplificare e rendere omogenea l’attività di gestione all’interno del Parco e di garantire la continuità della gestione.

Art. 15 – Forme di sostegno regionale

  1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi definiti negli artt. 2 e 3, sostiene le attività dei soggetti pubblici e privati volte alla promozione e alla divulgazione in materia di beni nuragici e preistorici.
  2. La Regione, in particolare, con modalità definite in concreto nel corso delle attività di programmazione di cui all’art. 12:
    1. favorisce e sostiene le iniziative che partecipano alla progettazione europea e internazionale, e in particolare ai programmi UNESCO; a tal fine sono regolarmente stanziati fondi e definiti i mezzi di sostegno adeguati a tali iniziative;
    2. definisce, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti nell’Isola, le modalità di sostegno alla formazione continua degli operatori culturali e delle guide turistiche, al fine di garantire la migliore fruizione dei siti e dei musei facenti parte del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna”, e di consentire al pubblico di fruire di un adeguato servizio di informazione e documentazione;
    3. sostiene l’insegnamento della storia e della cultura nuragica e preistorica sarda negli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio regionale.

Titolo III – Società Civile

Art. 16 – Riconoscimento del ruolo delle associazioni culturali

  1. La Regione riconosce il ruolo degli istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali presenti nel territorio e dedicate in modo prevalente alla valorizzazione e promozione dei beni nuragici e preistorici, e individua forme di sostegno alle loro attività, da definirsi nel corso dell’attività di programmazione di cui all’art. 12.
  2. Al fine del riconoscimento e dell’accesso alle forme di sostegno regionale, gli istituti, enti, associazioni e organizzazioni di cui al primo comma devono avere quale obiettivo statutario la promozione e valorizzazione dei beni ovvero della storia e della cultura nuragici e preistorici, e devono esercitare la loro attività in modo ininterrotto per almeno due anni.
  3. Il riconoscimento avviene tramite delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la II Commissione consiliare permanente Lavoro, cultura e formazione professionale, a seguito di richiesta documentata dei soggetti interessati. L’associazione entra a far parte di un elenco/Albo regionale di cui è data pubblicità nel sito della RAS.

Art. 17 – Diritti del pubblico

  1. L’accesso ai siti e ai musei del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna” e della “Biblioteca e mediateca della cultura nuragica” è garantito senza limitazioni derivanti dalle competenze culturali degli utenti.
  2. La Regione, i siti e musei del Parco e la Biblioteca si impegnano a individuare i mezzi più adeguati per consentire la più ampia accessibilità anche in presenza di limitazioni dovute alle condizioni fisiche degli utenti.
  3. I biglietti d’ingresso, dove richiesti, devono avere un costo proporzionato ai servizi offerti e alla consistenza dei beni esposti nelle sale espositive dei musei. I visitatori devono essere informati delle possibilità di biglietti cumulativi e degli itinerari cui rientrano i siti e i musei visitati.
  4. Ogni sito e museo facente parte del Parco risponde al diritto degli utenti di fruire di un adeguato servizio di informazione e documentazione, ove possibile tramite gli operatori culturali, la cui idonea formazione è garantita anche tramite le iniziative di cui all’art. 16.

Art. 18 – Giornata della cultura nuragica

  1. Il 28 settembre è dichiarata “Giornata della cultura nuragica”.
  2. In occasione dell’evento, la Regione organizza manifestazioni e iniziative volte a sviluppare la conoscenza della storia della civiltà nuragica e preistorica sarda, in particolare tra le nuove generazioni. La Regione e i comuni, nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, favoriscono analoghe iniziative che promanano dalla società civile.

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 19 – Norma finanziaria

  1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità.
  2. All’attuazione della presente legge concorrono, inoltre, le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali stanziate nelle diverse missioni e programmi del bilancio regionale riconducibili alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 20 – Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).