Relazione dei proponenti
La presente proposta di legge di iniziativa popolare è finalizzata a dotare la Regione Autonoma della Sardegna di una disciplina legislativa organica adeguata a valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico identitario dei beni nuragici e preistorici della Sardegna, ponendosi in sostegno ai legislatori regionali sensibili alla tematica della tutela e valorizzazione di tale patrimonio, e al loro impegno profuso in tal senso.
Il patrimonio archeologico nuragico e preistorico sardo rappresenta, infatti, un elemento caratterizzante la Regione Sardegna a livello nazionale, costituendo dunque un fattore identitario e fondante della specialità regionale, e altresì nel contesto internazionale, dove i beni nuragici e della preistoria sarda hanno già ricevuto tutela da parte dell’UNESCO e sono, oggetto di due distinte candidature che hanno ricevuto un forte impulso popolare.
Si pone quindi come quantomai opportuno un ripensamento delle modalità di valorizzazione e delle forme di gestione di tale patrimonio, con nuove istituzioni e strumenti.
Sotto il primo profilo la presente legge si pone anzitutto l’obiettivo di riformare il ruolo della Regione Autonoma della Sardegna, che deve porsi come primo garante e punto di riferimento per le diverse istanze, pubbliche e private, provenienti dai soggetti coinvolti nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico. Tra le istituzioni di una nascente politica archeologica regionale si propone, in particolare, un ripensamento delle funzioni dell’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S. e dell’Assessorato competente in materia culturale, ridisegnati come attori di spicco nel contesto della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico nuragico e preistorico.
In merito agli strumenti volti ad attuare tali scopi, si prevede l’istituzione di un Parco archeologico regionale che riunisca al suo interno i beni nuragici e della preistoria sarda, nonché i musei che ospitano i reperti riferibili a quel periodo storico, perché la loro gestione sia il più possibile unitaria, e si introducono inoltre degli itinerari archeologico-naturalistici che consentano la massima fruizione dei siti archeologici e dei musei facenti parte del Parco. Per valorizzare la conoscenza della storia nuragica e preistorica sarda si intende altresì creare una Biblioteca e mediateca della cultura nuragica, un geoportale e processi di digitalizzazione dei monumenti e reperti esistenti.
Indice
Preambolo
TITOLO I – ISTITUZIONI E STRUMENTI
Art. 1 – Oggetto e definizioni
Art. 2 – Competenze
Art. 3 – Principi generali
Art. 4 – Ruolo della Regione
Art. 5 – Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna
Art. 6 – Funzioni dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
Art. 7 – Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione
Art. 8 – Biblioteca e mediateca della cultura nuragica
Art. 9 – Cartellonistica e geoportale
Art. 10 – Itinerari archeologico-naturalistici
TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
Art. 11 – Forme di collaborazione con lo Stato, gli enti locali e i soggetti privati
Art. 12 – Programmazione regionale
Art. 13 – Programmazione locale
Art. 14 – Forme di gestione
Art. 15 – Forme di sostegno regionale
TITOLO III – SOCIETÀ CIVILE
Art. 16 – Riconoscimento del ruolo delle associazioni culturali
Art. 17 – Diritti del pubblico
Art. 18 – Giornata della cultura nuragica
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 – Norma finanziaria
Art. 20 – Entrata in vigore
legge regionale
Norme per la valorizzazione dei beni nuragici e preistorici della Sardegna
Il Consiglio regionale della Sardegna
Prendendo atto che la Sardegna ha oltre 10.000 monumenti archeologici, di cui 7.000 sono nuraghi, tombe dei giganti e pozzi sacri, costruiti nell’età del bronzo nuragica (2000 a.C.-238 a.C.) e altri 4.000 sono costituiti da domus de janas, menhir, dolmen, circoli funerari, villaggi, sino al cosiddetto ziqqurat di Monte d’Accoddi, che risalgono ad un periodo precedente (5000-2000 a.C.);
Prendendo atto del movimento nato in seno al popolo sardo che vede nei summenzionati beni nuragici e preistorici un punto di riferimento identitario;
Riconoscendo i beni nuragici e preistorici come un elemento di unicità archeologica, paesaggistica e culturale della Sardegna che insieme alla lingua, rientra tra i fattori costitutivi della specialità regionale;
Ritenendo necessario procedere ad una valorizzazione dei beni nuragici e preistorici ai sensi dell’art. 117 c. 3 della Costituzione italiana per contrastare lo stato attuale di aggressione vegetale e naturale e di non accurata visibilità nel territorio;
Desiderando che la valorizzazione dei beni nuragici e preistorici diventi un volano per il turismo, l’economia e la lotta allo spopolamento della Regione Sardegna in un’ottica di gestione integrata delle politiche;
Desiderando promuovere la conoscenza e la fruibilità dei beni nuragici e preistorici a beneficio del popolo sardo e di tutti i visitatori dell’isola;
Desiderando promuovere un coinvolgimento totale delle popolazioni locali con forme innovative, anche più liberali, di presidio di tali beni;
Desiderando, nelle more di una riforma statutaria e nei limiti delle competenze legislative attualmente riconosciute, dare avvio ad una politica archeologica regionale;
Emana la seguente legge
Titolo I – Istituzioni e strumenti
Art. 1 – Oggetto e definizioni
- La finalità della presente legge è la realizzazione di un sistema unitario di valorizzazione e promozione dei beni nuragici e preistorici della Sardegna, unito in una rete culturale isolana e integrato con le attività economico-produttive e culturali ad esso connesse.
- Ai fini della presente legge, sono considerati beni nuragici e preistorici i beni culturali espressione delle civiltà nuragica e preistoriche presenti in Sardegna e realizzati tra il V millennio e il III secolo a.C., che includono nuraghi, villaggi, pozzi sacri, tombe dei giganti, domus de janas, menhir e dolmen, circoli, ziqqurat e tutti i reperti rinvenuti in tali siti archeologici.
- La Regione autonoma della Sardegna riconosce che tale patrimonio archeologico rappresenta un valore identitario per il popolo sardo, è espressione della specialità regionale ed è fattore per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell’Isola. Il valore identitario deriva dalla forte compenetrazione tra tali beni e il paesaggio sardo e dai significati attribuiti alla civiltà nuragica, quali l’autonomia e la resistenza. Il collegamento dei beni nuragici alla specialità sarda deriva dalla unicità della civiltà nuragica nel panorama delle antiche civiltà.
Art. 2 – Competenze
- Con la presente legge la Regione esercita le proprie competenze in materia di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale costituito dai beni nuragici e preistorici.
- Con la presente legge, vengono attuate le competenze riconosciute alla Regione dallo Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), in particolare agli articoli:
- 3, lett. p), esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di turismo e industria alberghiera;
- 5, lett. a), b) e c), esercizio della potestà legislativa integrativa e di attuazione in materia di istruzione di ogni ordine e grado, di lavoro, di antichità e belle arti.
- Con la presente legge, vengono attuate le competenze riconosciute alla Regione dall’art. 10 della l. cost. 3/2001 e indicate all’art. 117, comma 3 Cost., esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, secondo i principi fondamentali definiti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare ai seguenti articoli:
- 1, co. 3, riparto delle funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- 4, funzioni dello Stato e conferimento alle Regioni;
- 5, cooperazione delle Regioni;
- 7, funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale;
- 8, potestà di Regioni e Province ad autonomia speciale;
- 17, attività di catalogazione dei beni culturali;
- 30, obblighi conservativi;
- 102, fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
- 105, diritti di uso e godimento del pubblico;
- 112, attività di valorizzazione del patrimonio culturale;
- 118, promozione delle attività di studio e ricerca.
Art. 3 – Principi generali
- La Regione realizza la finalità espressa all’art. 1 della presente legge nel rispetto dei seguenti principi generali:
- la partecipazione democratica ai processi di valorizzazione del patrimonio archeologico, e il sostegno alle iniziative private volte alla sua promozione nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;
- l’accessibilità e la più ampia fruibilità da parte di tutte le persone ai beni nuragici e preistorici;
- la collaborazione tra tutti i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze concernenti beni e attività culturali;
- l’integrazione e la trasversalità degli interventi nella politica culturale sui beni nuragici e preistorici, e le altre politiche regionali, in particolare nelle materie ambientale e paesaggistica, turismo, istruzione e lavoro;
- la promozione, a livello regionale, nazionale e internazionale, della rilevanza dei beni nuragici e preistorici;
- la programmazione regolare degli interventi di valorizzazione dei beni nuragici e preistorici, da realizzarsi nelle forme previste dagli artt. 12 e 13;
- il riconoscimento del valore della professionalità di chi opera nel settore culturale e il sostegno alla formazione e qualificazione.
Art. 4 – Ruolo della Regione
- La Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi definiti negli artt. 1 e 3, programma, indirizza e sostiene le attività di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale costituito dai beni nuragici e preistorici e il paesaggio che li circonda, anche armonizzando e coordinando risorse, programmi e progetti tra i diversi livelli istituzionali nelle forme e nei modi previsti dal Titolo II.
- Nello svolgimento delle proprie attività, la Regione assicura il rispetto delle istanze territoriali e informa la propria azione ai criteri della sussidiarietà verticale e orizzontale e della trasparenza nell’utilizzo delle risorse.
- La Regione, in particolare:
- definisce ambiti e priorità di intervento con le modalità di cui all’art. 12;
- coopera con tutti i livelli istituzionali, con le Università presenti nel territorio regionale e con tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore della tutela e valorizzazione del sistema culturale dei beni nuragici e preistorici;
- sostiene l’acquisizione di beni nuragici e preistorici al proprio patrimonio;
- promuove l’applicazione dei più elevati standard di qualità per le prestazioni di servizio nei siti e nei musei facenti parte del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna” di cui all’art. 5.
Art. 5 – Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna
- La presente legge si applica a tutti i beni culturali immobili e mobili riconducibili alla civiltà nuragica e preistorica sarda come definiti all’art. 1.
- Tutti i beni nuragici e preistorici immobili, rappresentati dalle strutture megalitiche che caratterizzano il territorio e il paesaggio della Regione, costituiscono il “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna”, da considerarsi come rete culturale, archeologica e ambientale unitaria oggetto delle attività di valorizzazione e promozione della Regione, degli Enti locali e della società civile. Il Parco archeologico della Sardegna mira a valorizzare la connessione tra beni nuragici e preistorici e paesaggio sardo.
- Rientrano nella rete culturale del Parco i musei che ospitano reperti espressione della civiltà nuragica e preistorica sarda. Il coordinamento delle attività tra i diversi musei avviene nelle forme e nei modi di cui al Titolo II della presente legge.
Art. 6 – Funzioni dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
- La Regione attribuisce all’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.), istituita con legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna, la funzione di primario attore nel territorio per la sorveglianza, la cura e la manutenzione dei siti facenti parte del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna”.
- Nello svolgimento delle proprie attività, l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. si affianca ai soggetti gestori dei siti, e segue le direttive delle Soprintendenze archeologiche competenti per territorio.
- L’Agenzia collabora altresì con le Soprintendenze per le attività di individuazione a catalogazione dei siti archeologici configurabili come beni nuragici e/o preistorici.
-
Art. 7 – Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione
- Il Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione della Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport presso l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport è rinominato “Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione”.
- Ai compiti già svolti dal Servizio si aggiungono:
- la partecipazione alle attività di programmazione disciplinate dall’art. 12 della presente legge;
- la ricezione delle istanze delle associazioni di cui all’art. 16, anche al fine della redazione degli schemi-tipo di contratto di servizio di cui all’art. 14, comma 6;
- l’individuazione annuale, all’interno dell’elenco dell’elenco/Albo regionale di cui all’art. 16, comma 3, di cinque rappresentanti delle associazioni che partecipino alle attività di programmazione di cui all’art. 12.
Art. 8 – Biblioteca e mediateca della cultura nuragica
- Le attività di valorizzazione e promozione della cultura nuragica e preistorica sarda coinvolgono le biblioteche pubbliche e privati presenti nel territorio regionale e ospitanti materiale scientifico e divulgativo sulla cultura nuragica e preistorica sarda.
- Al fine di facilitare e consentire la massima accessibilità a libri, documentari, film e altre forme di espressione artistica e culturale concernenti la cultura nuragica e preistorica sarda, la Regione istituisce la “Biblioteca e mediateca della cultura nuragica”, avente lo scopo di raccogliere e catalogare tali media, di consentirne la libera consultazione, e di organizzare incontri di divulgazione con studiosi, autori e artisti.
Art. 9 – Cartellonistica, geoportale e digitalizzazione
- La Regione promuove la conoscenza del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna” in modo da assicurare visibilità a tutti i monumenti e dar piena contezza della ricchezza archeologica del territorio sardo.
- La Regione realizza, nelle principali arterie stradali, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e negli aeroporti dell’Isola, una rete cartellonistica regionale che pubblicizzi il Parco con mappe che rendano immediatamente percepibile la quantità di monumenti presenti e assicurino identità visiva, riconoscibilità e fruibilità dei beni del Parco.
- La Regione realizza una capillare segnaletica stradale che consenta la raggiungibilità, visibilità dei beni nuragici e preistorici e le visite autonome, nei casi in cui non sia possibile predisporre siti organizzati.
- La Regione elabora, anche tramite la raccolta, l’acquisizione e il miglioramento di progetti pubblici e privati preesistenti, un geoportale consultabile online e tramite applicazioni per dispositivi mobili, che consenta il rapido accesso alle informazioni relative ai siti e ai musei più vicini alla posizione dell’utente.
- La Regione crea una pagina web dedicata al Parco e alle attività e iniziative dei siti archeologici che ne fanno parte, quale principale strumento di consultazione degli utenti e dei visitatori.
- La Regione procede ad una progressiva digitalizzazione del patrimonio nuragico e preistorico in modo da renderlo fruibili anche tramite gemelli digitali.
Art. 10 – Itinerari archeologico-naturalistici
- La Regione individua, nel corso della programmazione pluriennale e annuale, i mezzi più idonei per consentire la massima fruizione dei siti archeologici e dei musei facenti parte del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna”, con un approccio differenziato a seconda dei beni e della loro collocazione e in particolare ponendo in essere le seguenti azioni:
- realizzazione di itinerari archeologico-naturalistici volti ad apprezzare il paesaggio e le interazioni con esso con i siti facenti parte del Parco;
-
- realizzazione di itinerari tematici e sistemi di biglietti cumulativi.
Titolo II – Programmazione e gestione
Art. 11 – Forme di collaborazione con lo Stato, gli enti locali e i soggetti privati
- Il perseguimento finalità espresse all’art. 1 della presente legge viene realizzato in cooperazione con lo Stato, gli enti locali e con i soggetti privati, in particolare con le associazioni di cui all’art. 16.
- La Giunta regionale, anche nel corso dell’attività di programmazione di cui all’art. 12, elabora e propone forme di coordinamento, intesa e accordo con lo Stato.
- La Giunta regionale persegue la finalità di definire e accrescere le funzioni e i compiti di tutela e valorizzazione spettanti alla Regione e agli enti locali nel contesto dei beni nuragici e preistorici, e di realizzare forme di promozione di tale patrimonio.
Art. 12 – Programmazione regionale
- La programmazione regionale viene realizzata attraverso gli strumenti del programma pluriennale per la valorizzazione dei beni nuragici e preistorici e del programma operativo annuale.
- Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall’inizio della legislatura, su proposta della Giunta regionale, sentito il Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione di cui all’art. 7. Il programma definisce:
- gli ambiti e le priorità di intervento rispetto ai principi e alle finalità di cui agli artt. 1 e 3;
- le linee di indirizzo per il programma operativo annuale e dei programmi locali, e le relative modalità di raccordo;
- la definizione dei criteri per la qualità dei servizi offerti dai gestori dei siti e dei musei del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna”;
- il quadro di riferimento finanziario.
- Il programma operativo annuale è approvato dalla Giunta, sentite la II Commissione consiliare permanente Lavoro, cultura e formazione professionale e il Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione di cui all’art. 7. Il programma, da approvarsi entro il mese di febbraio di ogni anno, definisce per l’anno di riferimento:
- gli obiettivi prioritari rispetto alle linee di intervento definite dal programma pluriennale, e i tempi di realizzazione;
- le modalità di finanziamento degli interventi;
- le iniziative di integrazione con i piani locali;
- le iniziative da realizzarsi per la “Giornata della cultura nuragica”.
Art. 13 – Programmazione locale
- I Comuni e le Province, al fine di diversificare e adeguare le attività di valorizzazione e promozione dei beni nuragici e preistorici presenti nei loro territori, redigono un programma annuale di intervento, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dalla programmazione regionale.
- Il programma tiene conto delle proposte e delle iniziative avanzate da istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali presenti nel territorio e dedicate in modo prevalente alla valorizzazione e promozione dei beni nuragici e preistorici.
- Il programma viene approvato entro il mese di marzo di ogni anno e trasmesso alla Giunta regionale. Entro il mese di aprile di ogni anno viene altresì trasmessa una relazione sull’attuazione del programma dell’anno precedente.
Art. 14 – Forme di gestione
- Nel rispetto della normativa vigente, la gestione dei siti e dei musei facenti parte del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna” avviene considerandoli servizi privi di rilevanza economica, adottando forme di gestione adeguate alle caratteristiche dello specifico sito o museo, e garantendo ai cittadini forme di partecipazione adeguate alle sue attività.
- La gestione può avvenire in forma diretta, per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, anche in forma associata.
- La gestione può altresì avvenire in forma indiretta, affidando il servizio a soggetti esterni all’amministrazione, scelti tramite procedure ad evidenza pubblica.
- In entrambe le modalità di gestione devono essere garantite l’idoneità del personale impiegato e la qualità dei servizi, secondo i criteri definiti dalla programmazione regionale.
- In caso di gestione indiretta, l’amministrazione titolare del sito o del museo svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull’attività dei soggetti concessionari della gestione e stipula con tali soggetti contratti di servizio.
- Gli schemi-tipo di contratto di servizio sono approvati dalla Giunta regionale, sentite la II Commissione consiliare permanente Lavoro, cultura e formazione professionale e il Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione di cui all’art. 7, al fine di semplificare e rendere omogenea l’attività di gestione all’interno del Parco e di garantire la continuità della gestione.
Art. 15 – Forme di sostegno regionale
- La Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi definiti negli artt. 2 e 3, sostiene le attività dei soggetti pubblici e privati volte alla promozione e alla divulgazione in materia di beni nuragici e preistorici.
- La Regione, in particolare, con modalità definite in concreto nel corso delle attività di programmazione di cui all’art. 12:
- favorisce e sostiene le iniziative che partecipano alla progettazione europea e internazionale, e in particolare ai programmi UNESCO; a tal fine sono regolarmente stanziati fondi e definiti i mezzi di sostegno adeguati a tali iniziative;
- definisce, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti nell’Isola, le modalità di sostegno alla formazione continua degli operatori culturali e delle guide turistiche, al fine di garantire la migliore fruizione dei siti e dei musei facenti parte del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna”, e di consentire al pubblico di fruire di un adeguato servizio di informazione e documentazione;
- sostiene l’insegnamento della storia e della cultura nuragica e preistorica sarda negli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio regionale.
Titolo III – Società Civile
Art. 16 – Riconoscimento del ruolo delle associazioni culturali
- La Regione riconosce il ruolo degli istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali presenti nel territorio e dedicate in modo prevalente alla valorizzazione e promozione dei beni nuragici e preistorici, e individua forme di sostegno alle loro attività, da definirsi nel corso dell’attività di programmazione di cui all’art. 12.
- Al fine del riconoscimento e dell’accesso alle forme di sostegno regionale, gli istituti, enti, associazioni e organizzazioni di cui al primo comma devono avere quale obiettivo statutario la promozione e valorizzazione dei beni ovvero della storia e della cultura nuragici e preistorici, e devono esercitare la loro attività in modo ininterrotto per almeno due anni.
- Il riconoscimento avviene tramite delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la II Commissione consiliare permanente Lavoro, cultura e formazione professionale, a seguito di richiesta documentata dei soggetti interessati. L’associazione entra a far parte di un elenco/Albo regionale di cui è data pubblicità nel sito della RAS.
Art. 17 – Diritti del pubblico
- L’accesso ai siti e ai musei del “Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna” e della “Biblioteca e mediateca della cultura nuragica” è garantito senza limitazioni derivanti dalle competenze culturali degli utenti.
- La Regione, i siti e musei del Parco e la Biblioteca si impegnano a individuare i mezzi più adeguati per consentire la più ampia accessibilità anche in presenza di limitazioni dovute alle condizioni fisiche degli utenti.
- I biglietti d’ingresso, dove richiesti, devono avere un costo proporzionato ai servizi offerti e alla consistenza dei beni esposti nelle sale espositive dei musei. I visitatori devono essere informati delle possibilità di biglietti cumulativi e degli itinerari cui rientrano i siti e i musei visitati.
- Ogni sito e museo facente parte del Parco risponde al diritto degli utenti di fruire di un adeguato servizio di informazione e documentazione, ove possibile tramite gli operatori culturali, la cui idonea formazione è garantita anche tramite le iniziative di cui all’art. 16.
Art. 18 – Giornata della cultura nuragica
- Il 28 settembre è dichiarata “Giornata della cultura nuragica”.
- In occasione dell’evento, la Regione organizza manifestazioni e iniziative volte a sviluppare la conoscenza della storia della civiltà nuragica e preistorica sarda, in particolare tra le nuove generazioni. La Regione e i comuni, nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, favoriscono analoghe iniziative che promanano dalla società civile.
Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali
Art. 19 – Norma finanziaria
- Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità.
- All’attuazione della presente legge concorrono, inoltre, le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali stanziate nelle diverse missioni e programmi del bilancio regionale riconducibili alle finalità di cui alla presente legge.
Art. 20 – Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).